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Capo I
Finalità
ed emblema
1.
Alleanza Nazionale è un Movimento politico che ha il fine
di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche
e sociali del popolo italiano, nel rispetto delle sue tradizioni
di civiltà e di unità nazionale, nella coerenza
con i valori di libertà personale e di solidarietà
generale, nella costante adesione ai principi democraticied alle
regole delle istituzioni rappresentative.
Alleanza Nazionale si riconosce nella cultura occidentale ed europea,
e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza
di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.
Alleanza Nazionale crede nella partecipazione popolare quale condizione
prioritaria per l' incontro fecondo tra competenze, interessi,
culture e professionalità.
L' emblema di Alleanza Nazionale è costituito dalla scritta
bianca Alleanza Nazionale su fondo azzurro e da una Fiamma Tricolore
(verde, bianco, rosso) su base trapezoidale contenete la sigla
MSI in giallo-oro su fondo rosso.
Capo II
Gli iscritti
2.
Possono essere iscritti ad Alleanza Nazionale tutti coloro che
- ricorrendone le condizioni previste nello Statuto - si riconoscono
nei principi e nelle finalità indicati nell' art. 1 del
presente Statuto.
E' in ogni caso incompatibile con l' iscrizione ad Alleanza Nazionale
l' adesione ad associazioni segrete o comunque miranti o teorizzanti
il sovvertimento dell' ordine costituzionale, nonché l'
iscrizione ad altri partiti, associazioni, organizzazioni massoniche
ed organizzazioni perseguenti scopi o svolgenti attività
inconciliabili con le finalità e i programmi di Alleanza
Nazionale.
3.
Tutti gli iscritti ad Alleanza Nazionale hanno eguali diritti
e doveri nei limiti statutariamente previsti. Ciascuno di essi
ha diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo.
E' garantita ad ognuno degli iscritti la partecipazione alla vita
del Movimento Alleanza Nazionale, con il diritto di sostenere
le proprie opinioni e di formulare nelle assemblee e nelle riunioni
degli organi di Alleanza Nazionale a cui partecipa proposte ed
osservazioni, al fine di concorrere alla elaborazione delle linee
politiche, degli indirizzi organizzativi e delle soluzioni operative.
4.
La domanda di iscrizione deve essere redatta in forma scritta
e può essere proposta da chi abbia compiuto il quattordicesimo
anno di età.
Deve essere diretta al Presidente del Circolo il quale, entro
dieci giorni, la trasmette con il proprio parere al Presidente
Provinciale perché lo stesso la ponga - con le proprie
eventuali valutazioni - al vaglio della Commissione Provinciale
di Garanzia e dei Probiviri.
La Commissione, entro quarantacinque giorni, delibererà
l' accoglimento o la reiezione della domanda proposta, dandone
senza indugio comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'
interessato in caso di reiezione e, in caso di accoglimento, facendone
invio al Dipartimento Nazionale Organizzazione.
Trascorso l' ulteriore termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della decisione della Commissione Provinciale di Garanzia e dei
Probiviri da parte del Dipartimento Nazionale Organizzazione,
senza che siano formulate osservazioni da parte di quest'ultimo,
la domanda di iscrizione si intenderà definitivamente accettata.
Nel caso in cui il Dipartimento Nazionale Organizzazione abbia
sottoposto alla Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri
osservazioni o richieste di ulteriori elementi informativi, la
predetta Commissione provvede al riguardo e formula la propria
definitiva decisione nel termine di ulteriori quarantacinque giorni,
negli stessi modi di cui al III comma del presente articolo.
Il Presidente Provinciale provvede alla pubblicità delle
domande di iscrizione presentate e dei provvedimenti conseguenti.
L' accettazione dei nuovi iscritti è pubblicizzata a cura
del Presidente Provinciale mediante affissione in apposito albo
esposto nella sede provinciale per almeno trenta giorni.
Avverso il provvedimento di accoglimento pronunciato dalla Commissione
Provinciale è ammesso reclamo motivato alla Commissione
Nazionale di Garanzia dei Probiviri da parte di qualsiasi iscritto.
Parimenti è ammesso reclamo, in caso di reiezione della
domanda, da parte dell' interessato.
I reclami di cui ai precedenti capoversi vanno proposti in forma
scritta e nel termine perentorio di venti giorni, rispettivamente
decorrenti dalla data in cui è eseguita la pubblicità
prevista al VI e VII comma del presente articolo e dalla data
della comunicazione della deliberazione.
Sugli stessi decide inappellabilmente la Commissione Nazionale
di Garanzia e dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento
del reclamo.
5.
I diritti connessi allo status di iscritti ad Alleanza Nazionale
di cui al primo comma dell' art. 3 si acquisiscono, anche per
consentire la decisione di eventuali reclami da parte dell' Organo
preposto, dopo che si sia concluso il procedimento di cui all'
art. 4 e dopo che sia trascorso il termine di sei mesi dalla presentazione
della domanda di iscrizione.
6.
L' iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione
e di rinnovo ed ha il dovere di concorrere, conformemente alle
proprie possibilità, all' autofinanziamento di Alleanza
Nazionale e delle iniziative politiche, sociali e culturali dalla
stessa promosse.
l' Esecutivo Politico Nazionale stabilisce annualmente la quota
di iscrizione e di rinnovo, provvedendo altresì all' indicazione
del contributo integrativo cui sono tenuti gli iscritti che ricoprono
incarichi elettivi.
Per questi ultimi tale contributo è considerato parte integrante
della quota di iscrizione.
Il mancato versamento della quota di rinnovo per due anni consecutivi
determina la decadenza dell' iscrizione.
7.
E' facoltà dell' Esecutivo Politico Nazionale consentire
l' adesione ad Alleanza Nazionale di associazioni e organizzazioni
estranee alla struttura della stessa ed operanti esternamente
al Movimento che, pur dichiarando di condividere le linee politiche
e le finalità di Alleanza Nazionale, intendono mantenere
il proprio Statuto e la propria autonomia organizzativa.
Il documento di adesione, che deve essere ratificato dalla Direzione
Nazionale, non può modificare in alcun modo le norme contenute
nel presente Statuto anche per quanto concerne i diritti e i doveri
degli iscritti ad Alleanza Nazionale.
Capo III
I circoli
8.
L' unita organica fondamentale di Alleanza Nazionale
è il Circolo.
Il Circolo può essere territoriale o di ambiente.
Sono Circoli territoriali quelli che operano su un territorio
definito, quale il rione, la circoscrizione, il comune, o su un
territorio più vasto la cui individuazione compete al Presidente
Provinciale e deve essere ratificata dal Coordinatore Regionale.
Sono Circoli di ambiente quelli che - nel territorio di un Comune
o di più Comuni territorialmente limitrofi, purché
ricadenti nell' ambito della medesima Provincia - fanno riferimento
come distintivo elemento di aggregazione a particolari ambiti
sociali, professionali, culturali o economici.
9.
Per la costituzione di un Circolo territoriale comunale sono necessari
almeno venti iscritti.
La costituzione del Circolo è approvata dal Presidente
Provinciale e ratificata dal Coordinatore Regionale.
La costituzione del Circolo territoriale, rionale o circoscrizionale
è promossa dal Presidente Provinciale su conforme parere
dell' Esecutivo Provinciale per riunire non meno di trenta iscritti
residenti o domiciliati in una determinata parte del territorio
comunale, ed è deliberata dal Coordinatore Regionale.
Il Presidente Provinciale, sentito l' Esecutivo Provinciale, designa
un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.
L' assemblea del Circolo di nuova costituzione è per la
prima volta convocata e presieduta dal Presidente Provinciale,
o da suo delegato, entro il termine massimo di un mese dalla ratifica
e provvede, prima di ogni altra deliberazione, all' elezione del
Presidente del Circolo.
10.
Chiunque, trovandosi nelle condizioni soggettive previste dall'
articolo 2, può promuovere la costituzione di un Circolo
di ambiente sottoponendo il relativo progetto politico e di aggregazione
al Presidente Provinciale, ricevendone l' espressa approvazione
nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Il progetto di promozione di Circolo di ambiente deve necessariamente
prevedere l' indicazione della sede e dell' ambito territoriale
in cui lo stesso opererà, individuato ai sensi dell' art.
8, IV comma.
Il Circolo di ambiente, composto da almeno 20 iscritti, è
costituito con decisione del Presidente Provinciale e opererà
nell' ambito territoriale da questi definitivamente stabilito
in conformità alle norme del presente Statuto.
La decisione del Presidente Provinciale è sottoposta a
ratifica del Coordinatore Regionale.
Il Presidente Provinciale, dopo la costituzione, provvede a norma
del V comma del precedente articolo 9.
11.
Coloro i quali hanno avanzato la propria domanda di iscrizione
ad un Circolo di ambiente, ove si verificasse la mancata costituzione
o ratifica del Circolo, si considereranno iscritti - a meno che
non sia manifestata da parte degli stessi volontà contraria
- al Circolo territoriale del loro luogo di residenza o del loro
luogo di abituale domicilio come dichiarato all' atto della domanda
di iscrizione.
Ugualmente si procederà qualora, per il venir meno del
numero minimo degli iscritti o per altro grave e comprovato motivo,
il Circolo venga dichiarato sciolto con provvedimento del Coordinatore
Regionale su proposta del Presidente Provinciale.
12.
Non è consentita la contemporanea iscrizione a più
di un Circolo sia esso territoriale o di ambiente.
Gli iscritti devono essere residenti nell' ambito del Circolo
territoriale ovvero nel territorio definito dal Presidente Provinciale
ai sensi del penultimo comma dell' art. 8 in cui opera il Circolo
di ambiente, ovvero avervi domicilio abituale per ragioni di studio
o di lavoro.
Della costituzione e dell' eventuale scioglimento dei Circoli,
come pure della elezione del relativo Presidente o della nomina
di Commissario e di ogni relativa variazione riguardante dette
cariche, il Presidente Provinciale darà immediata formale
comunicazione al Dipartimento Nazionale Organizzazione, allegando
tassativamente copia del provvedimento di ratifica da parte del
Coordinatore Regionale.
Presidenti di Circolo e Commissari in carica sono coloro che tali
risultano agli atti del Dipartimento Nazionale Organizzazione,
con decorrenza dalla comunicazione dallo stesso ricevuta.
13.
I Circoli, nel rispetto e nell' osservanza del progetto politico
di Alleanza Nazionale, dispongono di autonomia organizzativa e
di azione politica.
Gli ambiti di esercizio di tale autonomia devono essere compatibili
con i principi stabiliti dal presente Statuto, con i regolamenti
e con le direttive politiche ed organizzative impartite dagli
organi centrali e periferici.
I Circoli, sia territoriali che di ambiente, fanno capo alla Federazione
dei Circoli della Provincia, che costituisce il punto di riferimento
per il coordinamento della loro attività e presso cui hanno
sede il Presidente Provinciale e l' Esecutivo Provinciale.
14.
Organi del Circolo sono l' assemblea, il Presidente e il Direttivo.
L' assemblea è composta dalla totalità degli iscritti
con diritto di elettorato, attivo e passivo, per quanti abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età.
Fermo quanto disposto dall' art. 13, assemblea determina gli indirizzi
dell' azione politica del Circolo, individua gli obiettivi da
perseguirsi, formula per il tramite del Presidente proposte al
Presidente Provinciale che ne riferisce all' Esecutivo Provinciale,
elegge il Presidente e approva il rendiconto della gestione amministrativa.
Almeno tre mesi prima di ogni turno elettorale impegna gli iscritti
per la composizione delle liste e le funzioni di rappresentante
di lista.
Il Presidente rappresenta il Circolo, convoca e presiede l' assemblea,
attua le delibere assunte dalla stessa verificandone la compatibilità
con gli indirizzi generali e organizzando di conseguenza l' azione
politica degli iscritti. Da comunicazione delle iniziative progettate,
al fine di consentirne il coordinamento, al Presidente Provinciale
cui riferisce altresì in ordine all' attività svolta.
Dà luogo all' attuazione ed esecuzione delle direttive
degli organi provinciali, regionali e nazionali .
Il Presidente nomina un Direttivo di almeno tre iscritti al Circolo,
compreso un Vice Presidente e il Tesoriere, con la funzione di
coadiuvarlo nell' attività.
Al Tesoriere del Circolo è delegata la gestione amministrativa
con obbligo di riferirne al Presidente del Circolo ed anche al
Presidente Provinciale o ad un suo eventuale delegato in sede
di rendiconto e, altresì, ogni qualvolta richiesto.
Capo IV
Gli organi
politici centrali e periferici
15.
L'azione politica, sociale e culturale di Alleanza Nazionale è
coordinata ed organizzata nei suoi organi centrali e periferici.
Possono essere chiamati a far parte degli stessi, salvo i casi
espressamente previsti dal presente Statuto, coloro che risultino
iscritti ad Alleanza Nazionale.
Sono
organi centrali di Alleanza Nazionale:
Sono
organi periferici di Alleanza Nazionale:
Sezione
I:
Il congresso
nazionale
16.
Il Congresso Nazionale rappresenta la generalità degli
iscritti e ne esprime la volontà collettiva.
17.
Il Congresso Nazionale discute e determina la linea politica.
Procede alla diretta elezione del Presidente del Movimento e dei
membri dell' Assemblea Nazionale secondo le norme statutarie e
regolamentari.
18.
E' attribuita alla competenza del Congresso Nazionale la potestà
di riformare lo Statuto, con parziale o totale abrogazione dello
stesso, con introduzioni di nuove norme o con modifica di quelle
preesistenti.
Detta potestà è esercitata direttamente o per delega
espressamente conferita all' Assemblea Nazionale.
19.
Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni
dall' Assemblea Nazionale per iniziativa del Presidente Nazionale.
E' facoltà del Presidente Nazionale di richiedere all'
Assemblea Nazionale la convocazione straordinaria del Congresso
per particolari esigenze di carattere politico o organizzativo.
L'Assemblea Nazionale convoca altresì il Congresso, allorché
sia presentata in tal senso mozione sottoscritta da un terzo degli
aventi diritto al voto e che risulti approvata con scrutinio palese
dalla maggioranza assoluta degli stessi.
In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente Nazionale,
il Congresso è indetto altresì nel termine perentorio
di novanta giorni dalla nomina del reggente del Movimento, eletto
dall' Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 26, VlIl comma.
Il regolamento congressuale è approvato dall' Assemblea
Nazionale in riunione che dovrà essere tenuta non meno
di sessanta giorni prima della data di convocazione del Congresso
Nazionale.
Le modalità ed i tempi in cui dovranno essere tenute le
Assemblee dei Circoli e i Congressi Provinciali per la elezione
dei delegati al Congresso Nazionale saranno individuati, unitamente
a quant' altro non previsto dal presente Statuto, dal regolamento
congressuale.
20. Sono delegati elettivi al
Congresso Nazionale:
I Presidenti
Provinciali e i delegati eletti nei Congressi Provinciali secondo
le modalità definite dal regolamento congressuale. Il numero
dei delegati elettivi deve in ogni caso essere tale da rappresentare
la maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare al
Congresso Nazionale.
21.
Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale:
Il Presidente
Nazionale;
I membri dell' Assemblea Nazionale e, qualora non facciano parte
della stessa, i componenti dell' Esecutivo Politico Nazionale
e della Direzione Nazionale, i Parlamentari Nazionali ed Europei
appartenenti ai Gruppi di Alleanza Nazionale, i Presidenti dei
Gruppi di Alleanza Nazionale alle assemblee regionali, i Presidenti
delle Giunte Regionali, i Presidenti delle Province e i Sindaci
dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore
a 40.000 abitanti se iscritti ad Alleanza Nazionale, i componenti
la Consulta degli Italiani all' estero nel numero massimo di 30,
il Responsabile dell' organizzazione Nazionale dei Giovani di
Alleanza Nazionale, i Responsabili Regionali ed un numero massimo
di 30 componenti l' organo Direttivo Nazionale della Organizzazione
Giovanile di Alleanza Nazionale
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
I membri della Commissione Nazionale e della Corte Centrale di
Garanzia e dei Probiviri.
22.
Ciascun partecipante al Congresso, se iscritto ad Alleanza Nazionale,
ha diritto di voto.
Sezione
II
Il presidente
nazionale
23.
Il Presidente Nazionale rappresenta il Movimento e ne promuove
e dirige l' azione politica e organizzativa.
Convoca o promuove la convocazione degli organi direttivi e consultivi
centrali; ha il potere di deferire per mancanze disciplinari ogni
iscritto agli organi competenti adottando anche, in attesa della
decisione definitiva, provvedimenti immediati con effetti sospensivi
da ogni attività; nomina il Segretario Amministrativo Nazionale,
con facoltà di revocarlo in ogni tempo.
Fa parte di diritto di tutti gli organi centrali del Movimento
e - d' intesa con i Presidenti dei gruppi della Camera, del Senato
e del Parlamento Europeo - dispone la convocazione congiunta dei
gruppi stessi, presiedendone i lavori.
Costituisce i Dipartimenti, gli Uffici, le Consulte e ne organizza
l' attività, definendone le competenze e le aree di azione
e nominandone i responsabili.
Sentito l' Esecutivo Nazionale, determina le direttive per la
Stampa del Movimento e ne nomina i dirigenti. Quando ricorrono
fondati e gravi motivi delibera, previo parere dell' Esecutivo
Nazionale, lo scioglimento di un Esecutivo Provinciale e la nomina
di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della
Federazione Provinciale dei Circoli sino alla convocazione del
Congresso Provinciale.
Nomina la consulta degli italiani all' estero anche tra persone
non iscritte ad Alleanza Nazionale.
24. Ciascun delegato al Congresso
Nazionale ha diritto di avanzare la propria candidatura a Presidente
del Movimento, a condizione che la stessa sia sostenuta da almeno
il 10% dei delegati al Congresso Nazionale.
25. Il Presidente è eletto
dal Congresso con votazione a scrutinio segreto.
Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei
partecipanti alla votazione.
Qualora nella prima votazione nessun candidato ottenga la maggioranza,
si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto quello dei due che riporta il maggior numero dei
voti.
Sezione
III
L' assemblea
nazionale
26.
L' Assemblea Nazionale determina le linee dell' azione politica
del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici in base
alle determinazioni del Congresso Nazionale.
Approva i bilanci consuntivi e preventivi del Movimento, sulla
base della relazione annuale che le è sottoposta dal Segretario
Nazionale Amministrativo.
Procede alle modifiche statutarie sulla base specifica delle deleghe
e degli indirizzi conferiti dal Congresso Nazionale.
Procede altresì alle modifiche statutarie che si rendessero
eventualmente necessarie per l' adeguamento dello Statuto a seguito
della modifica o dell' entrata in vigore di nuove norme di legge.
L' Assemblea Nazionale elegge al suo interno un ufficio di presidenza
composto da otto membri e dal Coordinatore.
Questi, d' intesa con il Presidente del Movimento, convoca l'
Assemblea Nazionale e ne dirige i lavori.
L' Assemblea Nazionale elegge i membri del Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti e della Commissione Nazionale di Garanzia
e dei Probiviri e della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.
L' Assemblea Nazionale, in caso di dimissioni del Nazionale o
di suo non temporaneo impedimento, è convocata senza indugio
e procede alla nomina di un reggente, che provvede ai sensi del
IV comma dell' art. 19.
Chiunque risulti assente a tre consecutive riunione dell' Assemblea
Nazionale senza gravi e comprovati motivi di giustificazione decade
dalla carica.
27. Ai lavori dell' Assemblea
Nazionale, qualora non ne facciano parte, partecipano senza diritto
di voto i Parlamentari Nazionali ed Europei, i Deputati e i Consiglieri
Regionali, nonché i componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti e i componenti la Commissione Nazionale e la Corte Centrale
di Garanzia e dei Probiviri.
28. L'Assemblea Nazionale è
composta da 500 membri, di cui 450 eletti tra i delegati al Congresso
Nazionale in conformatà ai modi previsti dall' apposito
regolamento.
150 membri dell' Assemblea Nazionale non eletti dal Congresso
che completano il plenum di 500 membri, sono indicati dal Presidente
del Movimento, prescelti - per ragione di personale qualità
e di specifiche competenze professionali - anche tra soggetti
non iscritti al Movimento.
La loro nomina è soggetta a ratifica da parte dell' Assemblea
Nazionale.
Sezione
IV
La direzione
nazionale
29.
La Direzione Nazionale è composta da un massimo di cento
componenti. E' designata dal Presidente Nazionale e ratificata
dall' Assemblea Nazionale.
Il Presidente può designare un Coordinatore della Direzione
Nazionale tra i suoi componenti.
Sono membri di diritto il Presidente dell' Assemblea Nazionale,
i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e
al Parlamento Europeo, il Coordinatore del Dipartimento Nazionale
Organizzazione e il Segretario Amministrativo Nazionale, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti della Commissione
Nazionale e della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri,
il Responsabile dell' Organizzazione Giovanile e il Direttore
del quotidiano del Movimento.
Ai lavori della Direzione Nazionale, qualora non ne siano già
componenti, partecipano senza diritto di voto i Coordinatori Regionali
e i Presidenti dei Gruppi alle Assemblee Regionali.
Chiunque risulti assente a tre consecutive riunioni della Direzione
Nazionale senza gravi e comprovati motivi di giustificazione,
decade dalla carica.
30. La Direzione Nazionale è
convocata, almeno una volta ogni quadrimestre, ad iniziativa del
Presidente Nazionale.
E' convocata altresì quando ne sia fatta richiesta al Presidente
Nazionale dalla maggioranza dei suoi componenti.
La Direzione Nazionale delibera in materia di attività
politica ed organizzativa, stabilisce gli orientamenti in relazione
all'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del
Senato e del Parlamento Europeo.
Determina i programmi elettorali e approva le liste e le candidature
per l' elezione del Senato, della Camera dei Deputati, del Parlamento
Europeo e dei Consigli Regionali.
31. La Direzione Nazionale procede
alla ratifica della nomina del Segretario Amministrativo Nazionale.
Sezione
V
L'esecutivo
politico nazionale
32.
L' Esecutivo Politico Nazionale è costituito dal Presidente,
che vi chiama a farne parte fino a venticinque membri, con il
compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.
Nell' ambito del detto Esecutivo, il Presidente Nazionale può
attribuire ai singoli componenti specifiche competenze, tra cui
quella di Coordinatore dell' Esecutivo stesso, nonchè deleghe
comprese quella di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
L' Esecutivo esamina periodicamente il rendiconto finanziario,
compreso quello della Stampa del Movimento.
Partecipano di diritto all'Esecutivo Politico Nazionale il Coordinatore
dell' Assemblea Nazionale, i Presidenti dei gruppi Parlamentari
della Camera dei Deputati, del Senato e del Parlamento Europeo,
il Segretario Amministrativo Nazionale, il responsabile dell'
Organizzazione Nazionale Giovanile.
Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori
dell' Esecutivo Politico Nazionale i Presidenti di Consiglio o
di Giunta Regionale iscritti ad Alleanza Nazionale.
33. Il Presidente procede alla
designazione dei membri della Direzione Nazionale la cui nomina
è ratificata dall' Assemblea Nazionale.
Sezione
VI
Organi
Regionali
34.
L' Assemblea Regionale, sulla base degli indirizzi generali di
Alleanza Nazionale, discute e definisce le linee dell' azione
politica e le relative modalità di attuazione nell' ambito
del territorio della Regione ed ha facoltà di formulare
proposte agli organi centrali, nonché di stabilire gli
orientamenti politici ed amministrativi alle rappresentanze elettive
di Alleanza Nazionale negli enti locali della Regione.
Elegge cinque componenti del Coordinamento Regionale.
35. Fanno parte dell' Assemblea
Regionale, purché iscritti nell' ambito della Regione:
Il Coordinatore
Regionale
I Presidenti Provinciali;
I Parlamentari Nazionali ed Europei, i Consiglieri o Deputati
Regionali;
I componenti dell' Assemblea Nazionale, dell' Esecutivo Politico
e della Direzione Nazionale;
I Sindaci delle città capoluogo o superiori a 40 mila abitanti
e i Presidenti delle Province;
I Presidenti dei Gruppi consiliari di Alleanza Nazionale dei comuni
capoluogo di Provincia e dei Consigli Provinciali;
Il responsabile regionale, i segretari provinciali e fino a due
dirigenti Nazionali dell' Organizzazione Giovanile di Alleanza
Nazionale
I Parlamentari Europei partecipano altresì, senza diritto
di voto, alle assemblee delle regioni incluse nella circoscrizione
in cui sono stati eletti.
36.
L'assemblea Regionale è convocata su iniziativa del Coordinatore
Regionale per la prima volta entro 60 giorni dall'insediamento
dello stesso e si riunisce di norma una volta ogni 4 mesi.
37. Il Coordinatore Regionale
è nominato dal Presidente Nazionale e può essere
dallo stesso revocato in qualsiasi momento. In tal caso decade
il Coordinamento Regionale.
Il Coordinatore Regionale promuove, coordina e controlla l'attività
delle Federazioni dei Circoli della Provincia al fine di mantenere
l'unità di indirizzo politico del Movimento. Riferisce
all' Esecutivo Politico Nazionale sull'attività del Movimento
nell' ambito della Regione. Designa il Segretario Amministrativo
Regionale.
Il Coordinatore Regionale su proposta del Presidente Provinciale
ratifica la costituzione dei nuovi Circoli. Per gravi e comprovati
motivi - d' ordine politico e organizzativo - dei quali riferisce
al Dipartimento Organizzazione Nazionale, ha facoltà di
disporre su proposta del Presidente Provinciale lo scioglimento
dei Circoli Territoriali o di ambiente.
38. Il Coordinamento Regionale
è composto dal Coordinatore Regionale e da 10 componenti,
di cui 5 nominati dal Coordinatore Regionale e 5 eletti dalI'
Assemblea Regionale.
Sono componenti di diritto del Coordinamento Regionale i Presidenti
Provinciali della Regione, il Presidente del gruppo dell' Assemblea
Regionale, nonché i componenti l' Esecutivo Politico Nazionale
iscritti nella regione e il responsabile Regionale dell' Organizzazione
Giovanile.
Ai lavori del Coordinamento possono essere invitati i Deputati
e i Senatori, i Consiglieri e Deputati Regionali, i Parlamentari
Europei iscritti nel territorio della regione.
Inoltre, in ragione degli argomenti all' ordine del giorno, i
responsabili regionali delle consulte nazionali.
39. Il Coordinamento Regionale
approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti ed illustrati
dal Segretario Amministrativo Regionale, collabora con il Coordinatore
Regionale nell' attuazione degli indirizzi generali dell' azione
politica, formula proposte per programmi di intervento che richiedano
l' azione integrata dei Circoli.
Il Coordinamento Regionale determina i programmi elettorali e
approva le liste e le candidature per l' elezione dei Consigli
Provinciali e Comunali del capoluogo. Propone inoltre alla Direzione
Nazionale i candidati per le elezioni regionali, nazionali ed
europee.
Sezione
VII:
Organi
provinciali
40.
II Congresso Provinciale rappresenta la generalità degli
iscritti ai Circoli territoriali e di ambiente di ogni singola
Provincia.
II Congresso Provinciale è convocato di norma ogni tre
anni contestualmente all' indizione del Congresso Nazionale secondo
le norme del relativo regolamento.
Può essere altresì indetto dal Presidente Nazionale,
ove ricorrano gravi e comprovati motivi, sentiti il coordinatore
del Dipartimento Nazionale Organizzazione e il Coordinatore Regionale.
41. Sono delegati elettivi al
Congresso Provinciale:
i Presidenti
dei Circoli territoriali e di ambiente e gli eletti tra gli iscritti
ai Circoli stessi secondo le modalità definite dal regolamento
congressuale.
Sono delegati
di diritto:
il Presidente
Provinciale o il Commissario Provinciale nominato da almeno tre
mesi;
i membri dell'Esecutivo Provinciale ratificati da almeno 60 giorni;
i componenti la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri;
il Coordinatore Regionale purché iscritto nell' ambito
della Provincia;
i componenti l' Assemblea Nazionale, con diritto di voto se iscritti;
i membri della Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri;
i Parlamentari Nazionali ed Europei e i Consiglieri e Deputati
Regionali iscritti nell' ambito della Provincia;
i Sindaci iscritti nella Provincia:
i Consiglieri comunali del capoluogo e i Consiglieri provinciali;
i Commissari dei Circoli di ambiente e territoriali nominati da
non meno di 60 giorni dalla data di convocazione del Congresso;
il Responsabile e il Vice Responsabile Provinciale dell' Organizzazione
Giovanile di Alleanza Nazionale.
Il numero dei
delegati elettivi al Congresso Provinciale deve in ogni caso essere
tale da rappresentare la maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto.
42. Il Congresso provinciale
discute e determina le direttive dell' azione politica di Alleanza
Nazionale nel territorio, procede alla elezione del Presidente
Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale secondo le norme
statutarie e regolamentari. Elegge la Commissione Provinciale
di Garanzia dei Probiviri.
43. Il Presidente Provinciale
rappresenta Alleanza Nazionale nel territorio di ogni provincia.
Il Presidente Provinciale, coadiuvato dall' Esecutivo Provinciale,
ha funzione di indirizzo politico dell'attività dei circoli
e ne dirige e coordina l'attivatà sul piano organizzativo
e di iniziativa.
Per gravi e comprovati motivi, sentito l' Esecutivo, può
proporre al Coordinatore Regionale lo scioglimento di un Circolo
e/o la nomina di un Commissario Straordinario in sostituzione
del Presidente. In tale ultimo caso lo stesso, entro 3 mesi, darà
luogo alla convocazione dell' assemblea degli iscritti per il
rinnovo delle cariche.
44. Il Presidente Provinciale
provvede, nel rispetto dello Statuto e delle direttive degli organi
regionali e nazionali, a impartire le disposizioni necessarie
per la organizzazione e per il funzionamento delle attività
di Alleanza Nazionale nel territorio della Provincia.
Il Presidente Provinciale svolge tutte le funzioni che gli sono
assegnate in forza del presente Statuto e vigila sul regolare
svolgimento dell'attività dei Circoli e sulla sussistenza
dei requisiti previsti dagli art. 9, 10 e 12, assumendo all' occorrenza
le necessarie iniziative di adeguamento.
45. Il Presidente Provinciale
nomina e presiede l' Esecutivo Provinciale che coadiuva il Presidente
in tutte le sue funzioni. L' Esecutivo Provinciale è composto
da un massimo di 15 componenti scelti tra gli iscritti ai Circoli
esistenti nel territorio della Provincia tra i quali sono designati
obbligatoriamente i responsabili dei settori organizzazione, enti
locali, amministrazione e il responsabile provinciale dell' Organizzazione
Giovanile.
Ai componenti l' Esecutivo Provinciale sono affidate dal Presidente
Provinciale competenze in sintonia con i Dipartimenti Nazionali
esistenti, nonché funzioni di coordinamento dei Circoli
di ambiente in relazione alle tematiche di aggregazione dei Circoli
stessi.
L' Esecutivo Provinciale predispone e sottopone alla ratifica
del Coordinamento Regionale le liste dei candidati alle elezioni
provinciali e comunali del capoluogo della Federazione; stabilisce,
in armonia con le indicazioni del Coordinamento Regionale, le
direttive per i rappresentanti del Movimento negli enti locali;
compila i bilanci preventivo e consuntivo della gestione amministrativa
che devono essere firmati dal Presidente Provinciale o dal Commissario
straordinario e trasmessi al Segretario Nazionale Amministrativo
entro il 31 gennaio di ogni anno; sottopone almeno ogni 6 mesi
la gestione medesima al controllo della Commissione Provinciale
di Garanzia e dei Probiviri.
L' Esecutivo e convocato dal Presidente Provinciale o dal Commissario
straordinario almeno una volta ogni 15 giorni. Di ogni seduta
deve essere redatto il verbale.
La nomina dell' Esecutivo Provinciale è comunicata al Coordinatore
Regionale e al Dipartimento Nazionale Organizzazione che provvede
a ratificarla.
46. In ogni Collegio elettorale
per la Camera dei Deputati è nominato dal Coordinatore
Regionale su proposta del Presidente Provinciale un Coordinatore
di Collegio.
Ove il Collegio insista su più provincie, il Coordinatore
Regionale prima della nomina raccoglierà le proposte dei
Presidenti Provinciali interessati.
47. Nelle Federazioni dei Circoli
delle provincie di Roma, Milano, Napoli, Catania, Torino, Bari
e Palermo il numero dei membri dell' Esecutivo Provinciale può
essere elevato fino a 20.
In dette Federazioni è istituita la Consulta provinciale
della quale fanno parte oltre ai componenti l' Esecutivo Provinciale,
i Presidenti di tutti i Circoli della Provincia, i Dirigenti Nazionali
e i Coordinatori di Collegio, nonché - se iscritti ad Alleanza
Nazionale - i Sindaci eletti nei Comuni con più di 15 mila
abitanti, i Consiglieri Regionali e Provinciali, gli Assessori
Regionali e Provinciali, gli Assessori dei Comuni capoluogo di
Provincia, i Parlamentari Nazionali ed Europei.
La Consulta Provinciale si riunisce almeno una volta all' anno
per definire, in conformità con le direttive nazionali
e regionali, gli orientamenti per le rappresentanze elettive nel
territorio della Provincia e le linee di azione politica e organizzativa
nell' ambito del territorio provinciale.
48. La Federazione dei Circoli
della Provincia è costituita ed opera nell' ambito territoriale
provinciale o, in via eccezionale e su deliberazione dell' Esecutivo
Politico Nazionale, in una parte di esso.
Sezione
VIII
Il Coordinamento
comunale
49.
Nei Comuni dove esistono più Circoli il Presidente Provinciale,
su conforme parere dell' Esecutivo Provinciale, nomina un Coordinatore
Comunale, anche tra i Presidenti di Circolo, con compito di razionalizzare
ed integrare l'attività dei singoli Circoli. Il Coordinatore
di Collegio di cui all' art. 46 può rivestire anche in
più comuni del suo territorio l' incarico di Coordinatore
Comunale.
Il Coordinatore Comunale riunisce quando lo ritiene opportuno
- e di norma mensilmente - i Presidenti dei Circoli e tiene aggiornato
l' elenco generale degli iscritti nel Comune. Assieme ai Presidenti
di Circolo è responsabile nei confronti dell' Esecutivo
Provinciale della presenza dei rappresentanti di lista in ciascuna
delle sezioni elettorali istituite nel suo territorio.
Riferisce al Presidente Provinciale in ordine alle iniziative
comuni dei Circoli ed ai rapporti con le altre forze politiche.
In occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, d' intesa
col Coordinatore di Collegio, convoca i Presidenti dei Circoli
e i relativi Direttivi di Circolo nel numero minimo previsto dall'
ultimo comma dell' art. 14, per predisporre e proporre all' Esecutivo
Provinciale le liste e le candidature dei candidati.
Può chiedere di essere informato dai Presidenti di Circolo
sulla situazione amministrativa dei Circoli stessi.
Capo V
Gli organi
di amministrazione, di controllo e di disciplina
Sezione
I: Il dipartimento amministrativo
50.
La gestione amministrativa di Alleanza Nazionale è assicurata
dal Segretario Amministrativo Nazionale e, a livello periferico,
dai Segretari Amministrativi Regionali e Provinciali che si attengono
alle procedure previste da apposito regolamento predisposto ed
approvato dalla Direzione Nazionale.
Il regolamento amministrativo viene di volta in volta sottoposto
ad eventuale revisione all' atto del rinnovo della Direzione Nazionale
e contiene la previsione e le modalità di composizione
degli uffici ausiliari del Segretario Amministrativo Nazionale
e dei Segretari Amministrativi Regionali e Provinciali
Sezione
II: Il segretario amministrativo nazionale
51.
II Segretario Amministrativo Nazionale è direttamente nominato
dal Presidente Nazionale ai sensi degli art. 23 e 31 del presente
Statuto.
Il Segretario Amministrativo Nazionale sovrintende alla gestione
amministrativa del Movimento in tutte le sue articolazioni centrali
e periferiche. Provvede alla riscossione dei contributi previsti
dalla normativa vigente.
Può proporre al Presidente Nazionale la nomina di una Commissione
Centrale per la Amministrazione e il Finanziamento del Movimento
che lo coadiuva nei suoi compiti ed è da lui presieduta.
Predispone il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni
ricevute dal Presidente Nazionale, redige il bilancio consuntivo
corredato da propria relazione da sottoporre all' approvazione
dell' Assemblea Nazionale, collabora con il Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti, presenta periodicamente un rendiconto
della gestione alla Direzione Nazionale e all' Esecutivo Nazionale
da conto del proprio operato al Presidente Nazionale ogni qualvolta
ne sia richiesto.
Il Segretario Amministrativo Nazionale può, sia in via
continuativa che per particolari specifiche operazioni, avvalersi
della collaborazione di coadiutori e consulenti rendendosi responsabile
dell' operato degli stessi.
Sezione
III: Il collegio nazionale dei revisori dei conti
52.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto
da cinque membri, di cui due supplenti, eletti dall' Assemblea
Nazionale tra gli appartenenti al Movimento che risultino iscritti
al Registro dei Revisori Contabili istituito a norma del D.L.vo
27 gennaio 1992, nr. 88.
Il Collegio resta in carica sino al suo rinnovo, che deve avvenire
nella prima riunione dell' Assemblea Nazionale eletta dal Congresso
Nazionale.
Il Collegio esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci
preventivi e consuntivi, predispone proprie relazioni che sottopone
all' Assemblea Nazionale in sede di approvazione dei medesimi.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di propria iniziativa
o su richiesta del Presidente Nazionale e del Segretario Amministrativo
Nazionale, può promuovere e curare l' attuazione della
certificazione del bilancio consuntivo del Movimento da parte
di Società di revisione autorizzata a norma del D.L.vo
27.1. 1992, nr. 88.
Sezione
IV: gli organi disciplinari
53.
Sono Organi disciplinari di Alleanza Nazionale:
La Commissione
Centrale di Garanzia e dei Probiviri;
Le Commissioni Provinciali di Garanzia e dei Probiviri;
La Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.
Capo VI
L'azione
disciplinare
54.
Si procede disciplinarmente a carico dell' iscritto:
a) che non osservi i doveri sanciti dallo Statuto o dai regolamenti
b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell' onore,
della dignità e del decoro personale;
c) che si sia reso indegno di appartenere al Movimento per gravi
comportamenti antinazionali;
d) che sia stato condannato con sentenza definitiva per reati
infamanti.
55. L' azione disciplinare è
promossa dal Presidente Nazionale o dal Presidente Provinciale
mediante deferimento alla Commissione Centrale di Garanzia e dei
Probiviri, alla quale è trasmessa contemporaneamente relazione
sui fatti e motivi che la determinano.
La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri adotta le
sue decisioni nel termine di quattro mesi dal giorno della ricezione
del deferimento. I componenti dell' Assemblea Nazionale, del Parlamento
Nazionale e del Parlamento Europeo possono essere deferiti soltanto
dal Presidente Nazionale che ha facoltà di adottare, in
attesa di ratifica di cui al successivo comma e della decisione
definitiva, provvedimenti cautelari immediati con effetti sospensivi
da ogni attività politica e di divieto di frequentare le
sedi del Movimento.
Nei casi di cui al precedente comma il deferimento è soggetto
a ratifica delI' Assemblea Nazionale nella prima riunione successiva
al deferimento stesso.
Alla ratifica si procede con votazione palese immediatamente successiva
alla esposizione dell' addebito da parte del Presidente Nazionale
o di un suo delegato. Il Coordinatore dell' Assemblea può
tuttavia consentire un intervento a favore e uno contro.
Decorso inutilmente tale termine o difettando la notifica nel
termine stesso, il provvedimento disciplinare si estingue.
56. Gli organi legittimati al
deferimento ai sensi del precedente articolo possono disporre
provvedimenti cautelari immediati compresa la sospensione provvisoria
da ogni attività politica, che comporta anche il divieto
di frequentare le sedi del Movimento fino alla conclusione del
procedimento disciplinare.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
ha facoltà di revocare la sospensione cautelativa sia su
ricorso del deferito da presentare nel termine di 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione del deferimento, sia per propria
autonoma e motivata iniziativa.
57. Le sanzioni disciplinari
sono le seguenti:
a) censura;
b) sospensione a tempo determinato fino ad un anno;
c) sospensione a tempo indeterminato;
d) espulsione.
Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) sono inflitte per mancanze
disciplinari che non escludono il ravvedimento.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri,
avuta notizia del deferimento, affida l' istruzione del procedimento
disciplinare alla Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri
competente per territorio.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
può, per gravi e comprovati motivi, avocare alla Commissione
Centrale ovvero a uno o più componenti della stessa l'
istruttoria di competenza della Commissione Provinciale di Garanzia
e dei Probiviri.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri,
esaurita l' istruttoria, nomina il relatore per la trattazione
del procedimento.
Ove l' iscritto sia sottoposto a procedimento penale per reato
infamante la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri,
nelle more della decisione definitiva in sede giudiziaria, deve
adottare la sospensione provvisoria a tempo indeterminato.
La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri e eletta dall'
Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è
composta da un Presidente e da quattordici membri tra i quali
il Presidente nomina il Vice Presidente.
Tutti i membri della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
devono possedere una particolare competenza tecnico-professionale.
Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente. La Commissione può deliberare
solo con la presenza di almeno otto dei suoi componenti, tra i
quali il Presidente o il Vice Presidente.
58. La Commissione Provinciale
di Garanzia e dei Probiviri eletta dal Congresso Provinciale e
composta da un Presidente e da 4 membri, i quali non possono ricoprire
alcuna altra carica.
Essa ha il compito di procedere agli atti istruttori (audizione
del deferito, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti,
ecc.) espletando l' incarico nel termine di 45 giorni, e di rimettere
alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri gli atti
comprendenti anche il parere circa il provvedimento da adottare
nel procedimento disciplinare.
59. Nei casi di urgenza o necessità,
il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
ha la facoltà di adottare provvisoriamente a carico di
iscritti deferiti le sanzioni disciplinari previste dall' art.
57 con obbligo di riferire senza indugio alla Commissione Centrale
per il compimento della istruttoria e la definitiva decisione.
60. Il Presidente è tenuto
a comunicare immediatamente con lettera raccomandata r.r. le decisioni
della Commissione Centrale e della Corte Centrale di Garanzia
al deferito, al Presidente Nazionale e al Presidente Provinciale
che provvede alla immediata pubblicazione ed alla esecuzione del
provvedimento.
Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
sono comunicate agli interessati dal Presidente.
61. Avverso la decisione della
Commissione Centrale di garanzia possono proporre ricorso il deferito
ed il Presidente Nazionale nel termine perentorio di 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
62. Sui ricorsi avverso la decisione
di primo grado decide entro novanta giorni la Corte Centrale di
Garanzia costituita da un Presidente e da quattro membri scelti
tra insigni personalità' con particolari competenze giuridiche.
63. I componenti della Commissione
Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inamovibili e rimangono
in carica tre anni. Sono rieleggibili e decadono per deliberazione
dell' Assemblea Nazionale su segnalazione del Presidente della
Commissione stessa, dopo tre assenze non giustificate da seri
e documentati motivi.
64. Il Presidente della Commissione
Centrale di Garanzia e dei Probiviri procede alla sostituzione
dei componenti della Commissione Provinciale di Garanzia e dei
Probiviri che per qualunque ragione vengano a mancare.
La sostituzione può essere pronunciata anche in caso di
temporaneo allontanamento o di temporanea prolungata inattività
del componente senza giustificato motivo.
65. La Commissione Centrale di
Garanzia e dei Probiviri delibera sulla istanza di riammissione
al Movimento degli iscritti espulsi o sospesi a tempo indeterminato
previo parere motivato del Presidente Nazionale.
66. L' iscritto ad Alleanza Nazionale
nell' impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme
del presente Statuto, accetta, quale clausola compromissoria,
la giurisdizione domestica degli organi interni del Movimento
nei modi e nei termini indicati negli articoli precedenti . Ogni
controversia tra gli iscritti per questioni relative alla vita
associativa o tra essi e il Movimento è devoluta in via
esclusiva alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
che agirà e deciderà come arbitro irrituale nelle
forme e nei modi previsti dal presente Statuto.
Capo VII
-
Ineleggibilità
ed incompatibilità
67.
Sono eleggibili negli organi di Alleanza Nazionale tutti gli iscritti
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
68. La carica di Presidente Nazionale
del Movimento è incompatibile con quella di Presidente
dei Gruppi Parlamentari di Alleanza Nazionale e di Coordinatore
dell' Assemblea Nazionale.
69. Nessuno può essere
contemporaneamente membro del Collegio Nazionale di Garanzia e
dei Probiviri e di una Commissione Provinciale di Garanzia e dei
Probiviri.
I membri della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri
non possono ricoprire alcuna altra carica nell' ambito del Movimento.
70. I membri del Collegio Nazionale
dei Revisori dei Conti non possono far parte dell' Assemblea Nazionale.
71. La carica di Coordinatore
Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
I Coordinatori Regionali e i Presidenti Provinciali non possono
rivestire la carica di Presidente di Circolo.
72. Salvo espressa deroga dell'
Esecutivo Politico Nazionale nessuno può rivestire più
di una carica elettiva. L' incompatibilità non opera per
gli incarichi di Consigliere Comunale nei Comuni con meno di 15.000
abitanti.
73. II candidato che sia stato
proclamato eletto per più di una carica deve optare per
l' una o per l' altra contestualmente all' accettazione della
carica stessa e comunque entro quindici giorni dalla nomina.
Capo VIII
Disposizioni
finali
74.
La Direzione Nazionale è competente ad adottare, su proposta
dell' Esecutivo Politico Nazionale, i regolamenti di attuazione
del presente Statuto compresi i regolamenti congressuali diversi
da quelli di cui all' art. 19.
Capo IX
Norme
transitorie
75.
La previsione dell' ultimo comma dell' art. 8 del presente Statuto
entrerà in vigore a partire dal 31.12.1996.
76. I Circoli territoriali o
di ambiente regolarmente ratificati entro la data del Congresso
Nazionale di Fiuggi, dovranno adeguarsi alle norme del presente
Statuto relative al numero minimo degli iscritti previsto nel
capo III.
L' elezione dei Presidenti dei Circoli avverrà tuttavia
contestualmente alla elezione dei delegati al Congresso Provinciale
di cui alla successiva norma transitoria.
77. In prima applicazione del
presente Statuto, i Congressi Provinciali previsti dall' art.
40, si terranno entro e non oltre tre mesi dall' approvazione
del relativo regolamento da parte della Direzione Nazionale e
comunque non oltre il 30.1.1996. Il relativo regolamento congressuale
sarà approvato dalla Direzione Nazionale.
78. Per i primi sei mesi successivi
all' approvazione dello Statuto, la direzione unitaria delle Organizzazioni
Giovanili di Alleanza Nazionale è affidata al Comitato
costituente nominato dal Presidente Nazionale del Movimento e
composto da sei membri.
Entro lo stesso termine il Comitato costituente dovrà indire,
d' intesa con il Presidente Nazionale del Movimento, una Assemblea
Nazionale giovanile con il compito di predisporre il nuovo assetto
statutario dell' organizzazione dei giovani del Movimento che
verrà sottoposto all' esame e all' approvazione dell' Assemblea
Nazionale di Alleanza Nazionale.
Il relativo testo, definitivamente approvato, costituirà
parte integrante del presente Statuto.
Fino a tale definitiva approvazione, resta in vigore il Capo XX
dello Statuto del MSI-DN, in quanto compatibile con il presente
Statuto.
79. I nuovi organi disciplinari
nazionali di cui al presente Statuto verranno eletti, in prima
applicazione dello stesso, nella prima seduta dell'Assemblea Nazionale
successiva all' approvazione del presente Statuto.
Fino a tale adempimento restano in vigore gli incarichi esistenti.
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