web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale il 21 luglio 1995  

Capo I: Finalità ed emblema
(art. 1)

Capo II: Gli iscritti
(art. 2-7)

Capo III: I circoli
(art. 8-14)

Capo IV: Gli organi politici centrali e periferici
(art. 15)

Capo V: Gli organi di amministrazione, di controllo e di disciplina

Capo VI: L'azione disciplinare
(art. 54-66)

Capo VII: Ineleggibilità ed incompatibilità
(art. 67-73)

Capo VIII: Disposizioni finali
(art. 74)

Capo IX: Norme transitorie
(art. 75-79)






Capo I

Finalità ed emblema

1. Alleanza Nazionale è un Movimento politico che ha il fine di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche e sociali del popolo italiano, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi democraticied alle regole delle istituzioni rappresentative.
Alleanza Nazionale si riconosce nella cultura occidentale ed europea, e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.
Alleanza Nazionale crede nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l' incontro fecondo tra competenze, interessi, culture e professionalità.
L' emblema di Alleanza Nazionale è costituito dalla scritta bianca Alleanza Nazionale su fondo azzurro e da una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale contenete la sigla MSI in giallo-oro su fondo rosso.




Capo II

Gli iscritti

2. Possono essere iscritti ad Alleanza Nazionale tutti coloro che - ricorrendone le condizioni previste nello Statuto - si riconoscono nei principi e nelle finalità indicati nell' art. 1 del presente Statuto.
E' in ogni caso incompatibile con l' iscrizione ad Alleanza Nazionale l' adesione ad associazioni segrete o comunque miranti o teorizzanti il sovvertimento dell' ordine costituzionale, nonché l' iscrizione ad altri partiti, associazioni, organizzazioni massoniche ed organizzazioni perseguenti scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità e i programmi di Alleanza Nazionale.

3. Tutti gli iscritti ad Alleanza Nazionale hanno eguali diritti e doveri nei limiti statutariamente previsti. Ciascuno di essi ha diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo.
E' garantita ad ognuno degli iscritti la partecipazione alla vita del Movimento Alleanza Nazionale, con il diritto di sostenere le proprie opinioni e di formulare nelle assemblee e nelle riunioni degli organi di Alleanza Nazionale a cui partecipa proposte ed osservazioni, al fine di concorrere alla elaborazione delle linee politiche, degli indirizzi organizzativi e delle soluzioni operative.

4. La domanda di iscrizione deve essere redatta in forma scritta e può essere proposta da chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
Deve essere diretta al Presidente del Circolo il quale, entro dieci giorni, la trasmette con il proprio parere al Presidente Provinciale perché lo stesso la ponga - con le proprie eventuali valutazioni - al vaglio della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.
La Commissione, entro quarantacinque giorni, delibererà l' accoglimento o la reiezione della domanda proposta, dandone senza indugio comunicazione scritta a mezzo raccomandata all' interessato in caso di reiezione e, in caso di accoglimento, facendone invio al Dipartimento Nazionale Organizzazione.
Trascorso l' ulteriore termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della decisione della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri da parte del Dipartimento Nazionale Organizzazione, senza che siano formulate osservazioni da parte di quest'ultimo, la domanda di iscrizione si intenderà definitivamente accettata.
Nel caso in cui il Dipartimento Nazionale Organizzazione abbia sottoposto alla Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri osservazioni o richieste di ulteriori elementi informativi, la predetta Commissione provvede al riguardo e formula la propria definitiva decisione nel termine di ulteriori quarantacinque giorni, negli stessi modi di cui al III comma del presente articolo.
Il Presidente Provinciale provvede alla pubblicità delle domande di iscrizione presentate e dei provvedimenti conseguenti.
L' accettazione dei nuovi iscritti è pubblicizzata a cura del Presidente Provinciale mediante affissione in apposito albo esposto nella sede provinciale per almeno trenta giorni.
Avverso il provvedimento di accoglimento pronunciato dalla Commissione Provinciale è ammesso reclamo motivato alla Commissione Nazionale di Garanzia dei Probiviri da parte di qualsiasi iscritto.
Parimenti è ammesso reclamo, in caso di reiezione della domanda, da parte dell' interessato.
I reclami di cui ai precedenti capoversi vanno proposti in forma scritta e nel termine perentorio di venti giorni, rispettivamente decorrenti dalla data in cui è eseguita la pubblicità prevista al VI e VII comma del presente articolo e dalla data della comunicazione della deliberazione.
Sugli stessi decide inappellabilmente la Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.

5. I diritti connessi allo status di iscritti ad Alleanza Nazionale di cui al primo comma dell' art. 3 si acquisiscono, anche per consentire la decisione di eventuali reclami da parte dell' Organo preposto, dopo che si sia concluso il procedimento di cui all' art. 4 e dopo che sia trascorso il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.

6. L' iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione e di rinnovo ed ha il dovere di concorrere, conformemente alle proprie possibilità, all' autofinanziamento di Alleanza Nazionale e delle iniziative politiche, sociali e culturali dalla stessa promosse.
l' Esecutivo Politico Nazionale stabilisce annualmente la quota di iscrizione e di rinnovo, provvedendo altresì all' indicazione del contributo integrativo cui sono tenuti gli iscritti che ricoprono incarichi elettivi.
Per questi ultimi tale contributo è considerato parte integrante della quota di iscrizione.
Il mancato versamento della quota di rinnovo per due anni consecutivi determina la decadenza dell' iscrizione.

7. E' facoltà dell' Esecutivo Politico Nazionale consentire l' adesione ad Alleanza Nazionale di associazioni e organizzazioni estranee alla struttura della stessa ed operanti esternamente al Movimento che, pur dichiarando di condividere le linee politiche e le finalità di Alleanza Nazionale, intendono mantenere il proprio Statuto e la propria autonomia organizzativa.
Il documento di adesione, che deve essere ratificato dalla Direzione Nazionale, non può modificare in alcun modo le norme contenute nel presente Statuto anche per quanto concerne i diritti e i doveri degli iscritti ad Alleanza Nazionale.




Capo III

I circoli

8. L' unita organica fondamentale di Alleanza Nazionale è il Circolo.
Il Circolo può essere territoriale o di ambiente.
Sono Circoli territoriali quelli che operano su un territorio definito, quale il rione, la circoscrizione, il comune, o su un territorio più vasto la cui individuazione compete al Presidente Provinciale e deve essere ratificata dal Coordinatore Regionale.
Sono Circoli di ambiente quelli che - nel territorio di un Comune o di più Comuni territorialmente limitrofi, purché ricadenti nell' ambito della medesima Provincia - fanno riferimento come distintivo elemento di aggregazione a particolari ambiti sociali, professionali, culturali o economici.

9. Per la costituzione di un Circolo territoriale comunale sono necessari almeno venti iscritti.
La costituzione del Circolo è approvata dal Presidente Provinciale e ratificata dal Coordinatore Regionale.
La costituzione del Circolo territoriale, rionale o circoscrizionale è promossa dal Presidente Provinciale su conforme parere dell' Esecutivo Provinciale per riunire non meno di trenta iscritti residenti o domiciliati in una determinata parte del territorio comunale, ed è deliberata dal Coordinatore Regionale.
Il Presidente Provinciale, sentito l' Esecutivo Provinciale, designa un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.
L' assemblea del Circolo di nuova costituzione è per la prima volta convocata e presieduta dal Presidente Provinciale, o da suo delegato, entro il termine massimo di un mese dalla ratifica e provvede, prima di ogni altra deliberazione, all' elezione del Presidente del Circolo.

10. Chiunque, trovandosi nelle condizioni soggettive previste dall' articolo 2, può promuovere la costituzione di un Circolo di ambiente sottoponendo il relativo progetto politico e di aggregazione al Presidente Provinciale, ricevendone l' espressa approvazione nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Il progetto di promozione di Circolo di ambiente deve necessariamente prevedere l' indicazione della sede e dell' ambito territoriale in cui lo stesso opererà, individuato ai sensi dell' art. 8, IV comma.
Il Circolo di ambiente, composto da almeno 20 iscritti, è costituito con decisione del Presidente Provinciale e opererà nell' ambito territoriale da questi definitivamente stabilito in conformità alle norme del presente Statuto.
La decisione del Presidente Provinciale è sottoposta a ratifica del Coordinatore Regionale.
Il Presidente Provinciale, dopo la costituzione, provvede a norma del V comma del precedente articolo 9.

11. Coloro i quali hanno avanzato la propria domanda di iscrizione ad un Circolo di ambiente, ove si verificasse la mancata costituzione o ratifica del Circolo, si considereranno iscritti - a meno che non sia manifestata da parte degli stessi volontà contraria - al Circolo territoriale del loro luogo di residenza o del loro luogo di abituale domicilio come dichiarato all' atto della domanda di iscrizione.
Ugualmente si procederà qualora, per il venir meno del numero minimo degli iscritti o per altro grave e comprovato motivo, il Circolo venga dichiarato sciolto con provvedimento del Coordinatore Regionale su proposta del Presidente Provinciale.

12. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più di un Circolo sia esso territoriale o di ambiente.
Gli iscritti devono essere residenti nell' ambito del Circolo territoriale ovvero nel territorio definito dal Presidente Provinciale ai sensi del penultimo comma dell' art. 8 in cui opera il Circolo di ambiente, ovvero avervi domicilio abituale per ragioni di studio o di lavoro.
Della costituzione e dell' eventuale scioglimento dei Circoli, come pure della elezione del relativo Presidente o della nomina di Commissario e di ogni relativa variazione riguardante dette cariche, il Presidente Provinciale darà immediata formale comunicazione al Dipartimento Nazionale Organizzazione, allegando tassativamente copia del provvedimento di ratifica da parte del Coordinatore Regionale.
Presidenti di Circolo e Commissari in carica sono coloro che tali risultano agli atti del Dipartimento Nazionale Organizzazione, con decorrenza dalla comunicazione dallo stesso ricevuta.

13. I Circoli, nel rispetto e nell' osservanza del progetto politico di Alleanza Nazionale, dispongono di autonomia organizzativa e di azione politica.
Gli ambiti di esercizio di tale autonomia devono essere compatibili con i principi stabiliti dal presente Statuto, con i regolamenti e con le direttive politiche ed organizzative impartite dagli organi centrali e periferici.
I Circoli, sia territoriali che di ambiente, fanno capo alla Federazione dei Circoli della Provincia, che costituisce il punto di riferimento per il coordinamento della loro attività e presso cui hanno sede il Presidente Provinciale e l' Esecutivo Provinciale.

14. Organi del Circolo sono l' assemblea, il Presidente e il Direttivo.
L' assemblea è composta dalla totalità degli iscritti con diritto di elettorato, attivo e passivo, per quanti abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Fermo quanto disposto dall' art. 13, assemblea determina gli indirizzi dell' azione politica del Circolo, individua gli obiettivi da perseguirsi, formula per il tramite del Presidente proposte al Presidente Provinciale che ne riferisce all' Esecutivo Provinciale, elegge il Presidente e approva il rendiconto della gestione amministrativa.
Almeno tre mesi prima di ogni turno elettorale impegna gli iscritti per la composizione delle liste e le funzioni di rappresentante di lista.
Il Presidente rappresenta il Circolo, convoca e presiede l' assemblea, attua le delibere assunte dalla stessa verificandone la compatibilità con gli indirizzi generali e organizzando di conseguenza l' azione politica degli iscritti. Da comunicazione delle iniziative progettate, al fine di consentirne il coordinamento, al Presidente Provinciale cui riferisce altresì in ordine all' attività svolta. Dà luogo all' attuazione ed esecuzione delle direttive degli organi provinciali, regionali e nazionali .
Il Presidente nomina un Direttivo di almeno tre iscritti al Circolo, compreso un Vice Presidente e il Tesoriere, con la funzione di coadiuvarlo nell' attività.
Al Tesoriere del Circolo è delegata la gestione amministrativa con obbligo di riferirne al Presidente del Circolo ed anche al Presidente Provinciale o ad un suo eventuale delegato in sede di rendiconto e, altresì, ogni qualvolta richiesto.




Capo IV

Gli organi politici centrali e periferici

15. L'azione politica, sociale e culturale di Alleanza Nazionale è coordinata ed organizzata nei suoi organi centrali e periferici.
Possono essere chiamati a far parte degli stessi, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, coloro che risultino iscritti ad Alleanza Nazionale.

Sono organi centrali di Alleanza Nazionale:

Il Congresso Nazionale
Il Presidente Nazionale
L'Assemblea Nazionale
La Direzione Nazionale
L'Esecutivo Politico Nazionale
La Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri
La Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri

Il Segretario Nazionale Amministrativo
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Sono organi periferici di Alleanza Nazionale:

L'Assemblea Regionale
Il Coordinatore Regionale
Il Coordinamento Regionale

Il Congresso Provinciale
Il Presidente Provinciale
L'Esecutivo Provinciale
Il Coordinatore di Collegio
Il Coordinatore Comunale
L'Assemblea di Circolo
Il Presidente di Circolo
Il Direttivo di Circolo.




Sezione I:

Il congresso nazionale

16. Il Congresso Nazionale rappresenta la generalità degli iscritti e ne esprime la volontà collettiva.

17. Il Congresso Nazionale discute e determina la linea politica.
Procede alla diretta elezione del Presidente del Movimento e dei membri dell' Assemblea Nazionale secondo le norme statutarie e regolamentari.

18. E' attribuita alla competenza del Congresso Nazionale la potestà di riformare lo Statuto, con parziale o totale abrogazione dello stesso, con introduzioni di nuove norme o con modifica di quelle preesistenti.
Detta potestà è esercitata direttamente o per delega espressamente conferita all' Assemblea Nazionale.

19. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni dall' Assemblea Nazionale per iniziativa del Presidente Nazionale.
E' facoltà del Presidente Nazionale di richiedere all' Assemblea Nazionale la convocazione straordinaria del Congresso per particolari esigenze di carattere politico o organizzativo.
L'Assemblea Nazionale convoca altresì il Congresso, allorché sia presentata in tal senso mozione sottoscritta da un terzo degli aventi diritto al voto e che risulti approvata con scrutinio palese dalla maggioranza assoluta degli stessi.
In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente Nazionale, il Congresso è indetto altresì nel termine perentorio di novanta giorni dalla nomina del reggente del Movimento, eletto dall' Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 26, VlIl comma.
Il regolamento congressuale è approvato dall' Assemblea Nazionale in riunione che dovrà essere tenuta non meno di sessanta giorni prima della data di convocazione del Congresso Nazionale.
Le modalità ed i tempi in cui dovranno essere tenute le Assemblee dei Circoli e i Congressi Provinciali per la elezione dei delegati al Congresso Nazionale saranno individuati, unitamente a quant' altro non previsto dal presente Statuto, dal regolamento congressuale.

20. Sono delegati elettivi al Congresso Nazionale:

I Presidenti Provinciali e i delegati eletti nei Congressi Provinciali secondo le modalità definite dal regolamento congressuale. Il numero dei delegati elettivi deve in ogni caso essere tale da rappresentare la maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale.

21. Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale:

Il Presidente Nazionale;
I membri dell' Assemblea Nazionale e, qualora non facciano parte della stessa, i componenti dell' Esecutivo Politico Nazionale e della Direzione Nazionale, i Parlamentari Nazionali ed Europei appartenenti ai Gruppi di Alleanza Nazionale, i Presidenti dei Gruppi di Alleanza Nazionale alle assemblee regionali, i Presidenti delle Giunte Regionali, i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 40.000 abitanti se iscritti ad Alleanza Nazionale, i componenti la Consulta degli Italiani all' estero nel numero massimo di 30, il Responsabile dell' organizzazione Nazionale dei Giovani di Alleanza Nazionale, i Responsabili Regionali ed un numero massimo di 30 componenti l' organo Direttivo Nazionale della Organizzazione Giovanile di Alleanza Nazionale
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
I membri della Commissione Nazionale e della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.

22. Ciascun partecipante al Congresso, se iscritto ad Alleanza Nazionale, ha diritto di voto.




Sezione II

Il presidente nazionale

23. Il Presidente Nazionale rappresenta il Movimento e ne promuove e dirige l' azione politica e organizzativa.
Convoca o promuove la convocazione degli organi direttivi e consultivi centrali; ha il potere di deferire per mancanze disciplinari ogni iscritto agli organi competenti adottando anche, in attesa della decisione definitiva, provvedimenti immediati con effetti sospensivi da ogni attività; nomina il Segretario Amministrativo Nazionale, con facoltà di revocarlo in ogni tempo.
Fa parte di diritto di tutti gli organi centrali del Movimento e - d' intesa con i Presidenti dei gruppi della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo - dispone la convocazione congiunta dei gruppi stessi, presiedendone i lavori.
Costituisce i Dipartimenti, gli Uffici, le Consulte e ne organizza l' attività, definendone le competenze e le aree di azione e nominandone i responsabili.
Sentito l' Esecutivo Nazionale, determina le direttive per la Stampa del Movimento e ne nomina i dirigenti. Quando ricorrono fondati e gravi motivi delibera, previo parere dell' Esecutivo Nazionale, lo scioglimento di un Esecutivo Provinciale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Federazione Provinciale dei Circoli sino alla convocazione del Congresso Provinciale.
Nomina la consulta degli italiani all' estero anche tra persone non iscritte ad Alleanza Nazionale.

24. Ciascun delegato al Congresso Nazionale ha diritto di avanzare la propria candidatura a Presidente del Movimento, a condizione che la stessa sia sostenuta da almeno il 10% dei delegati al Congresso Nazionale.

25. Il Presidente è eletto dal Congresso con votazione a scrutinio segreto.
Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla votazione.
Qualora nella prima votazione nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto quello dei due che riporta il maggior numero dei voti.




Sezione III

L' assemblea nazionale

26. L' Assemblea Nazionale determina le linee dell' azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici in base alle determinazioni del Congresso Nazionale.
Approva i bilanci consuntivi e preventivi del Movimento, sulla base della relazione annuale che le è sottoposta dal Segretario Nazionale Amministrativo.
Procede alle modifiche statutarie sulla base specifica delle deleghe e degli indirizzi conferiti dal Congresso Nazionale.
Procede altresì alle modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie per l' adeguamento dello Statuto a seguito della modifica o dell' entrata in vigore di nuove norme di legge.
L' Assemblea Nazionale elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto da otto membri e dal Coordinatore.
Questi, d' intesa con il Presidente del Movimento, convoca l' Assemblea Nazionale e ne dirige i lavori.
L' Assemblea Nazionale elegge i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e della Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri e della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.
L' Assemblea Nazionale, in caso di dimissioni del Nazionale o di suo non temporaneo impedimento, è convocata senza indugio e procede alla nomina di un reggente, che provvede ai sensi del IV comma dell' art. 19.
Chiunque risulti assente a tre consecutive riunione dell' Assemblea Nazionale senza gravi e comprovati motivi di giustificazione decade dalla carica.

27. Ai lavori dell' Assemblea Nazionale, qualora non ne facciano parte, partecipano senza diritto di voto i Parlamentari Nazionali ed Europei, i Deputati e i Consiglieri Regionali, nonché i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti la Commissione Nazionale e la Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.

28. L'Assemblea Nazionale è composta da 500 membri, di cui 450 eletti tra i delegati al Congresso Nazionale in conformatà ai modi previsti dall' apposito regolamento.
150 membri dell' Assemblea Nazionale non eletti dal Congresso che completano il plenum di 500 membri, sono indicati dal Presidente del Movimento, prescelti - per ragione di personale qualità e di specifiche competenze professionali - anche tra soggetti non iscritti al Movimento.
La loro nomina è soggetta a ratifica da parte dell' Assemblea Nazionale.




Sezione IV

La direzione nazionale

29. La Direzione Nazionale è composta da un massimo di cento componenti. E' designata dal Presidente Nazionale e ratificata dall' Assemblea Nazionale.
Il Presidente può designare un Coordinatore della Direzione Nazionale tra i suoi componenti.
Sono membri di diritto il Presidente dell' Assemblea Nazionale, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, il Coordinatore del Dipartimento Nazionale Organizzazione e il Segretario Amministrativo Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti della Commissione Nazionale e della Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri, il Responsabile dell' Organizzazione Giovanile e il Direttore del quotidiano del Movimento.
Ai lavori della Direzione Nazionale, qualora non ne siano già componenti, partecipano senza diritto di voto i Coordinatori Regionali e i Presidenti dei Gruppi alle Assemblee Regionali.
Chiunque risulti assente a tre consecutive riunioni della Direzione Nazionale senza gravi e comprovati motivi di giustificazione, decade dalla carica.

30. La Direzione Nazionale è convocata, almeno una volta ogni quadrimestre, ad iniziativa del Presidente Nazionale.
E' convocata altresì quando ne sia fatta richiesta al Presidente Nazionale dalla maggioranza dei suoi componenti.
La Direzione Nazionale delibera in materia di attività politica ed organizzativa, stabilisce gli orientamenti in relazione all'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo.
Determina i programmi elettorali e approva le liste e le candidature per l' elezione del Senato, della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo e dei Consigli Regionali.

31. La Direzione Nazionale procede alla ratifica della nomina del Segretario Amministrativo Nazionale.




Sezione V

L'esecutivo politico nazionale

32. L' Esecutivo Politico Nazionale è costituito dal Presidente, che vi chiama a farne parte fino a venticinque membri, con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.
Nell' ambito del detto Esecutivo, il Presidente Nazionale può attribuire ai singoli componenti specifiche competenze, tra cui quella di Coordinatore dell' Esecutivo stesso, nonchè deleghe comprese quella di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
L' Esecutivo esamina periodicamente il rendiconto finanziario, compreso quello della Stampa del Movimento.
Partecipano di diritto all'Esecutivo Politico Nazionale il Coordinatore dell' Assemblea Nazionale, i Presidenti dei gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, del Senato e del Parlamento Europeo, il Segretario Amministrativo Nazionale, il responsabile dell' Organizzazione Nazionale Giovanile.
Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori dell' Esecutivo Politico Nazionale i Presidenti di Consiglio o di Giunta Regionale iscritti ad Alleanza Nazionale.

33. Il Presidente procede alla designazione dei membri della Direzione Nazionale la cui nomina è ratificata dall' Assemblea Nazionale.




Sezione VI

Organi Regionali

34. L' Assemblea Regionale, sulla base degli indirizzi generali di Alleanza Nazionale, discute e definisce le linee dell' azione politica e le relative modalità di attuazione nell' ambito del territorio della Regione ed ha facoltà di formulare proposte agli organi centrali, nonché di stabilire gli orientamenti politici ed amministrativi alle rappresentanze elettive di Alleanza Nazionale negli enti locali della Regione.
Elegge cinque componenti del Coordinamento Regionale.

35. Fanno parte dell' Assemblea Regionale, purché iscritti nell' ambito della Regione:

Il Coordinatore Regionale
I Presidenti Provinciali;
I Parlamentari Nazionali ed Europei, i Consiglieri o Deputati Regionali;
I componenti dell' Assemblea Nazionale, dell' Esecutivo Politico e della Direzione Nazionale;
I Sindaci delle città capoluogo o superiori a 40 mila abitanti e i Presidenti delle Province;
I Presidenti dei Gruppi consiliari di Alleanza Nazionale dei comuni capoluogo di Provincia e dei Consigli Provinciali;
Il responsabile regionale, i segretari provinciali e fino a due dirigenti Nazionali dell' Organizzazione Giovanile di Alleanza Nazionale
I Parlamentari Europei partecipano altresì, senza diritto di voto, alle assemblee delle regioni incluse nella circoscrizione in cui sono stati eletti.

36. L'assemblea Regionale è convocata su iniziativa del Coordinatore Regionale per la prima volta entro 60 giorni dall'insediamento dello stesso e si riunisce di norma una volta ogni 4 mesi.

37. Il Coordinatore Regionale è nominato dal Presidente Nazionale e può essere dallo stesso revocato in qualsiasi momento. In tal caso decade il Coordinamento Regionale.
Il Coordinatore Regionale promuove, coordina e controlla l'attività delle Federazioni dei Circoli della Provincia al fine di mantenere l'unità di indirizzo politico del Movimento. Riferisce all' Esecutivo Politico Nazionale sull'attività del Movimento nell' ambito della Regione. Designa il Segretario Amministrativo Regionale.
Il Coordinatore Regionale su proposta del Presidente Provinciale ratifica la costituzione dei nuovi Circoli. Per gravi e comprovati motivi - d' ordine politico e organizzativo - dei quali riferisce al Dipartimento Organizzazione Nazionale, ha facoltà di disporre su proposta del Presidente Provinciale lo scioglimento dei Circoli Territoriali o di ambiente.

38. Il Coordinamento Regionale è composto dal Coordinatore Regionale e da 10 componenti, di cui 5 nominati dal Coordinatore Regionale e 5 eletti dalI' Assemblea Regionale.
Sono componenti di diritto del Coordinamento Regionale i Presidenti Provinciali della Regione, il Presidente del gruppo dell' Assemblea Regionale, nonché i componenti l' Esecutivo Politico Nazionale iscritti nella regione e il responsabile Regionale dell' Organizzazione Giovanile.
Ai lavori del Coordinamento possono essere invitati i Deputati e i Senatori, i Consiglieri e Deputati Regionali, i Parlamentari Europei iscritti nel territorio della regione.
Inoltre, in ragione degli argomenti all' ordine del giorno, i responsabili regionali delle consulte nazionali.

39. Il Coordinamento Regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti ed illustrati dal Segretario Amministrativo Regionale, collabora con il Coordinatore Regionale nell' attuazione degli indirizzi generali dell' azione politica, formula proposte per programmi di intervento che richiedano l' azione integrata dei Circoli.
Il Coordinamento Regionale determina i programmi elettorali e approva le liste e le candidature per l' elezione dei Consigli Provinciali e Comunali del capoluogo. Propone inoltre alla Direzione Nazionale i candidati per le elezioni regionali, nazionali ed europee.




Sezione VII:

Organi provinciali

40. II Congresso Provinciale rappresenta la generalità degli iscritti ai Circoli territoriali e di ambiente di ogni singola Provincia.
II Congresso Provinciale è convocato di norma ogni tre anni contestualmente all' indizione del Congresso Nazionale secondo le norme del relativo regolamento.
Può essere altresì indetto dal Presidente Nazionale, ove ricorrano gravi e comprovati motivi, sentiti il coordinatore del Dipartimento Nazionale Organizzazione e il Coordinatore Regionale.

41. Sono delegati elettivi al Congresso Provinciale:

i Presidenti dei Circoli territoriali e di ambiente e gli eletti tra gli iscritti ai Circoli stessi secondo le modalità definite dal regolamento congressuale.

Sono delegati di diritto:

il Presidente Provinciale o il Commissario Provinciale nominato da almeno tre mesi;
i membri dell'Esecutivo Provinciale ratificati da almeno 60 giorni;
i componenti la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri;
il Coordinatore Regionale purché iscritto nell' ambito della Provincia;
i componenti l' Assemblea Nazionale, con diritto di voto se iscritti;
i membri della Commissione Nazionale di Garanzia e dei Probiviri;
i Parlamentari Nazionali ed Europei e i Consiglieri e Deputati Regionali iscritti nell' ambito della Provincia;
i Sindaci iscritti nella Provincia:
i Consiglieri comunali del capoluogo e i Consiglieri provinciali;
i Commissari dei Circoli di ambiente e territoriali nominati da non meno di 60 giorni dalla data di convocazione del Congresso;
il Responsabile e il Vice Responsabile Provinciale dell' Organizzazione Giovanile di Alleanza Nazionale.

Il numero dei delegati elettivi al Congresso Provinciale deve in ogni caso essere tale da rappresentare la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

42. Il Congresso provinciale discute e determina le direttive dell' azione politica di Alleanza Nazionale nel territorio, procede alla elezione del Presidente Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale secondo le norme statutarie e regolamentari. Elegge la Commissione Provinciale di Garanzia dei Probiviri.

43. Il Presidente Provinciale rappresenta Alleanza Nazionale nel territorio di ogni provincia.
Il Presidente Provinciale, coadiuvato dall' Esecutivo Provinciale, ha funzione di indirizzo politico dell'attività dei circoli e ne dirige e coordina l'attivatà sul piano organizzativo e di iniziativa.
Per gravi e comprovati motivi, sentito l' Esecutivo, può proporre al Coordinatore Regionale lo scioglimento di un Circolo e/o la nomina di un Commissario Straordinario in sostituzione del Presidente. In tale ultimo caso lo stesso, entro 3 mesi, darà luogo alla convocazione dell' assemblea degli iscritti per il rinnovo delle cariche.

44. Il Presidente Provinciale provvede, nel rispetto dello Statuto e delle direttive degli organi regionali e nazionali, a impartire le disposizioni necessarie per la organizzazione e per il funzionamento delle attività di Alleanza Nazionale nel territorio della Provincia.
Il Presidente Provinciale svolge tutte le funzioni che gli sono assegnate in forza del presente Statuto e vigila sul regolare svolgimento dell'attività dei Circoli e sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 9, 10 e 12, assumendo all' occorrenza le necessarie iniziative di adeguamento.

45. Il Presidente Provinciale nomina e presiede l' Esecutivo Provinciale che coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni. L' Esecutivo Provinciale è composto da un massimo di 15 componenti scelti tra gli iscritti ai Circoli esistenti nel territorio della Provincia tra i quali sono designati obbligatoriamente i responsabili dei settori organizzazione, enti locali, amministrazione e il responsabile provinciale dell' Organizzazione Giovanile.
Ai componenti l' Esecutivo Provinciale sono affidate dal Presidente Provinciale competenze in sintonia con i Dipartimenti Nazionali esistenti, nonché funzioni di coordinamento dei Circoli di ambiente in relazione alle tematiche di aggregazione dei Circoli stessi.
L' Esecutivo Provinciale predispone e sottopone alla ratifica del Coordinamento Regionale le liste dei candidati alle elezioni provinciali e comunali del capoluogo della Federazione; stabilisce, in armonia con le indicazioni del Coordinamento Regionale, le direttive per i rappresentanti del Movimento negli enti locali; compila i bilanci preventivo e consuntivo della gestione amministrativa che devono essere firmati dal Presidente Provinciale o dal Commissario straordinario e trasmessi al Segretario Nazionale Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno; sottopone almeno ogni 6 mesi la gestione medesima al controllo della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.
L' Esecutivo e convocato dal Presidente Provinciale o dal Commissario straordinario almeno una volta ogni 15 giorni. Di ogni seduta deve essere redatto il verbale.
La nomina dell' Esecutivo Provinciale è comunicata al Coordinatore Regionale e al Dipartimento Nazionale Organizzazione che provvede a ratificarla.

46. In ogni Collegio elettorale per la Camera dei Deputati è nominato dal Coordinatore Regionale su proposta del Presidente Provinciale un Coordinatore di Collegio.
Ove il Collegio insista su più provincie, il Coordinatore Regionale prima della nomina raccoglierà le proposte dei Presidenti Provinciali interessati.

47. Nelle Federazioni dei Circoli delle provincie di Roma, Milano, Napoli, Catania, Torino, Bari e Palermo il numero dei membri dell' Esecutivo Provinciale può essere elevato fino a 20.
In dette Federazioni è istituita la Consulta provinciale della quale fanno parte oltre ai componenti l' Esecutivo Provinciale, i Presidenti di tutti i Circoli della Provincia, i Dirigenti Nazionali e i Coordinatori di Collegio, nonché - se iscritti ad Alleanza Nazionale - i Sindaci eletti nei Comuni con più di 15 mila abitanti, i Consiglieri Regionali e Provinciali, gli Assessori Regionali e Provinciali, gli Assessori dei Comuni capoluogo di Provincia, i Parlamentari Nazionali ed Europei.
La Consulta Provinciale si riunisce almeno una volta all' anno per definire, in conformità con le direttive nazionali e regionali, gli orientamenti per le rappresentanze elettive nel territorio della Provincia e le linee di azione politica e organizzativa nell' ambito del territorio provinciale.

48. La Federazione dei Circoli della Provincia è costituita ed opera nell' ambito territoriale provinciale o, in via eccezionale e su deliberazione dell' Esecutivo Politico Nazionale, in una parte di esso.




Sezione VIII

Il Coordinamento comunale

49. Nei Comuni dove esistono più Circoli il Presidente Provinciale, su conforme parere dell' Esecutivo Provinciale, nomina un Coordinatore Comunale, anche tra i Presidenti di Circolo, con compito di razionalizzare ed integrare l'attività dei singoli Circoli. Il Coordinatore di Collegio di cui all' art. 46 può rivestire anche in più comuni del suo territorio l' incarico di Coordinatore Comunale.
Il Coordinatore Comunale riunisce quando lo ritiene opportuno - e di norma mensilmente - i Presidenti dei Circoli e tiene aggiornato l' elenco generale degli iscritti nel Comune. Assieme ai Presidenti di Circolo è responsabile nei confronti dell' Esecutivo Provinciale della presenza dei rappresentanti di lista in ciascuna delle sezioni elettorali istituite nel suo territorio.
Riferisce al Presidente Provinciale in ordine alle iniziative comuni dei Circoli ed ai rapporti con le altre forze politiche.
In occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, d' intesa col Coordinatore di Collegio, convoca i Presidenti dei Circoli e i relativi Direttivi di Circolo nel numero minimo previsto dall' ultimo comma dell' art. 14, per predisporre e proporre all' Esecutivo Provinciale le liste e le candidature dei candidati.
Può chiedere di essere informato dai Presidenti di Circolo sulla situazione amministrativa dei Circoli stessi.




Capo V

Gli organi di amministrazione, di controllo e di disciplina

Sezione I - Il Dipartimento Amministrativo
Sezione II - Il Segretario Amministrativo Nazionale
Sezione III - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Sezione IV - Gli Organi Disciplinari




Sezione I: Il dipartimento amministrativo

50. La gestione amministrativa di Alleanza Nazionale è assicurata dal Segretario Amministrativo Nazionale e, a livello periferico, dai Segretari Amministrativi Regionali e Provinciali che si attengono alle procedure previste da apposito regolamento predisposto ed approvato dalla Direzione Nazionale.
Il regolamento amministrativo viene di volta in volta sottoposto ad eventuale revisione all' atto del rinnovo della Direzione Nazionale e contiene la previsione e le modalità di composizione degli uffici ausiliari del Segretario Amministrativo Nazionale e dei Segretari Amministrativi Regionali e Provinciali




Sezione II: Il segretario amministrativo nazionale

51. II Segretario Amministrativo Nazionale è direttamente nominato dal Presidente Nazionale ai sensi degli art. 23 e 31 del presente Statuto.
Il Segretario Amministrativo Nazionale sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche. Provvede alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa vigente.
Può proporre al Presidente Nazionale la nomina di una Commissione Centrale per la Amministrazione e il Finanziamento del Movimento che lo coadiuva nei suoi compiti ed è da lui presieduta.
Predispone il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente Nazionale, redige il bilancio consuntivo corredato da propria relazione da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea Nazionale, collabora con il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, presenta periodicamente un rendiconto della gestione alla Direzione Nazionale e all' Esecutivo Nazionale da conto del proprio operato al Presidente Nazionale ogni qualvolta ne sia richiesto.
Il Segretario Amministrativo Nazionale può, sia in via continuativa che per particolari specifiche operazioni, avvalersi della collaborazione di coadiutori e consulenti rendendosi responsabile dell' operato degli stessi.




Sezione III: Il collegio nazionale dei revisori dei conti

52. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti dall' Assemblea Nazionale tra gli appartenenti al Movimento che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito a norma del D.L.vo 27 gennaio 1992, nr. 88.
Il Collegio resta in carica sino al suo rinnovo, che deve avvenire nella prima riunione dell' Assemblea Nazionale eletta dal Congresso Nazionale.
Il Collegio esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi, predispone proprie relazioni che sottopone all' Assemblea Nazionale in sede di approvazione dei medesimi.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente Nazionale e del Segretario Amministrativo Nazionale, può promuovere e curare l' attuazione della certificazione del bilancio consuntivo del Movimento da parte di Società di revisione autorizzata a norma del D.L.vo 27.1. 1992, nr. 88.




Sezione IV: gli organi disciplinari

53. Sono Organi disciplinari di Alleanza Nazionale:

La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri;
Le Commissioni Provinciali di Garanzia e dei Probiviri;
La Corte Centrale di Garanzia e dei Probiviri.




Capo VI

L'azione disciplinare

54. Si procede disciplinarmente a carico dell' iscritto:

a) che non osservi i doveri sanciti dallo Statuto o dai regolamenti
b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell' onore, della dignità e del decoro personale;
c) che si sia reso indegno di appartenere al Movimento per gravi comportamenti antinazionali;
d) che sia stato condannato con sentenza definitiva per reati infamanti.

55. L' azione disciplinare è promossa dal Presidente Nazionale o dal Presidente Provinciale mediante deferimento alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, alla quale è trasmessa contemporaneamente relazione sui fatti e motivi che la determinano.
La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri adotta le sue decisioni nel termine di quattro mesi dal giorno della ricezione del deferimento. I componenti dell' Assemblea Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo possono essere deferiti soltanto dal Presidente Nazionale che ha facoltà di adottare, in attesa di ratifica di cui al successivo comma e della decisione definitiva, provvedimenti cautelari immediati con effetti sospensivi da ogni attività politica e di divieto di frequentare le sedi del Movimento.
Nei casi di cui al precedente comma il deferimento è soggetto a ratifica delI' Assemblea Nazionale nella prima riunione successiva al deferimento stesso.
Alla ratifica si procede con votazione palese immediatamente successiva alla esposizione dell' addebito da parte del Presidente Nazionale o di un suo delegato. Il Coordinatore dell' Assemblea può tuttavia consentire un intervento a favore e uno contro.
Decorso inutilmente tale termine o difettando la notifica nel termine stesso, il provvedimento disciplinare si estingue.

56. Gli organi legittimati al deferimento ai sensi del precedente articolo possono disporre provvedimenti cautelari immediati compresa la sospensione provvisoria da ogni attività politica, che comporta anche il divieto di frequentare le sedi del Movimento fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha facoltà di revocare la sospensione cautelativa sia su ricorso del deferito da presentare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deferimento, sia per propria autonoma e motivata iniziativa.

57. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) censura;
b) sospensione a tempo determinato fino ad un anno;
c) sospensione a tempo indeterminato;
d) espulsione.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) sono inflitte per mancanze disciplinari che non escludono il ravvedimento.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, avuta notizia del deferimento, affida l' istruzione del procedimento disciplinare alla Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri competente per territorio.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri può, per gravi e comprovati motivi, avocare alla Commissione Centrale ovvero a uno o più componenti della stessa l' istruttoria di competenza della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.
Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, esaurita l' istruttoria, nomina il relatore per la trattazione del procedimento.
Ove l' iscritto sia sottoposto a procedimento penale per reato infamante la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, nelle more della decisione definitiva in sede giudiziaria, deve adottare la sospensione provvisoria a tempo indeterminato.
La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri e eletta dall' Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da un Presidente e da quattordici membri tra i quali il Presidente nomina il Vice Presidente.
Tutti i membri della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri devono possedere una particolare competenza tecnico-professionale.
Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può deliberare solo con la presenza di almeno otto dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

58. La Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri eletta dal Congresso Provinciale e composta da un Presidente e da 4 membri, i quali non possono ricoprire alcuna altra carica.
Essa ha il compito di procedere agli atti istruttori (audizione del deferito, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti, ecc.) espletando l' incarico nel termine di 45 giorni, e di rimettere alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri gli atti comprendenti anche il parere circa il provvedimento da adottare nel procedimento disciplinare.

59. Nei casi di urgenza o necessità, il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha la facoltà di adottare provvisoriamente a carico di iscritti deferiti le sanzioni disciplinari previste dall' art. 57 con obbligo di riferire senza indugio alla Commissione Centrale per il compimento della istruttoria e la definitiva decisione.

60. Il Presidente è tenuto a comunicare immediatamente con lettera raccomandata r.r. le decisioni della Commissione Centrale e della Corte Centrale di Garanzia al deferito, al Presidente Nazionale e al Presidente Provinciale che provvede alla immediata pubblicazione ed alla esecuzione del provvedimento.
Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente.

61. Avverso la decisione della Commissione Centrale di garanzia possono proporre ricorso il deferito ed il Presidente Nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

62. Sui ricorsi avverso la decisione di primo grado decide entro novanta giorni la Corte Centrale di Garanzia costituita da un Presidente e da quattro membri scelti tra insigni personalità' con particolari competenze giuridiche.

63. I componenti della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inamovibili e rimangono in carica tre anni. Sono rieleggibili e decadono per deliberazione dell' Assemblea Nazionale su segnalazione del Presidente della Commissione stessa, dopo tre assenze non giustificate da seri e documentati motivi.

64. Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri procede alla sostituzione dei componenti della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri che per qualunque ragione vengano a mancare.
La sostituzione può essere pronunciata anche in caso di temporaneo allontanamento o di temporanea prolungata inattività del componente senza giustificato motivo.

65. La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri delibera sulla istanza di riammissione al Movimento degli iscritti espulsi o sospesi a tempo indeterminato previo parere motivato del Presidente Nazionale.

66. L' iscritto ad Alleanza Nazionale nell' impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme del presente Statuto, accetta, quale clausola compromissoria, la giurisdizione domestica degli organi interni del Movimento nei modi e nei termini indicati negli articoli precedenti . Ogni controversia tra gli iscritti per questioni relative alla vita associativa o tra essi e il Movimento è devoluta in via esclusiva alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri che agirà e deciderà come arbitro irrituale nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.




Capo VII

Ineleggibilità ed incompatibilità

67. Sono eleggibili negli organi di Alleanza Nazionale tutti gli iscritti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

68. La carica di Presidente Nazionale del Movimento è incompatibile con quella di Presidente dei Gruppi Parlamentari di Alleanza Nazionale e di Coordinatore dell' Assemblea Nazionale.

69. Nessuno può essere contemporaneamente membro del Collegio Nazionale di Garanzia e dei Probiviri e di una Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.
I membri della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell' ambito del Movimento.

70. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non possono far parte dell' Assemblea Nazionale.

71. La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.
I Coordinatori Regionali e i Presidenti Provinciali non possono rivestire la carica di Presidente di Circolo.

72. Salvo espressa deroga dell' Esecutivo Politico Nazionale nessuno può rivestire più di una carica elettiva. L' incompatibilità non opera per gli incarichi di Consigliere Comunale nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

73. II candidato che sia stato proclamato eletto per più di una carica deve optare per l' una o per l' altra contestualmente all' accettazione della carica stessa e comunque entro quindici giorni dalla nomina.




Capo VIII

Disposizioni finali

74. La Direzione Nazionale è competente ad adottare, su proposta dell' Esecutivo Politico Nazionale, i regolamenti di attuazione del presente Statuto compresi i regolamenti congressuali diversi da quelli di cui all' art. 19.




Capo IX

Norme transitorie

75. La previsione dell' ultimo comma dell' art. 8 del presente Statuto entrerà in vigore a partire dal 31.12.1996.

76. I Circoli territoriali o di ambiente regolarmente ratificati entro la data del Congresso Nazionale di Fiuggi, dovranno adeguarsi alle norme del presente Statuto relative al numero minimo degli iscritti previsto nel capo III.
L' elezione dei Presidenti dei Circoli avverrà tuttavia contestualmente alla elezione dei delegati al Congresso Provinciale di cui alla successiva norma transitoria.

77. In prima applicazione del presente Statuto, i Congressi Provinciali previsti dall' art. 40, si terranno entro e non oltre tre mesi dall' approvazione del relativo regolamento da parte della Direzione Nazionale e comunque non oltre il 30.1.1996. Il relativo regolamento congressuale sarà approvato dalla Direzione Nazionale.

78. Per i primi sei mesi successivi all' approvazione dello Statuto, la direzione unitaria delle Organizzazioni Giovanili di Alleanza Nazionale è affidata al Comitato costituente nominato dal Presidente Nazionale del Movimento e composto da sei membri.
Entro lo stesso termine il Comitato costituente dovrà indire, d' intesa con il Presidente Nazionale del Movimento, una Assemblea Nazionale giovanile con il compito di predisporre il nuovo assetto statutario dell' organizzazione dei giovani del Movimento che verrà sottoposto all' esame e all' approvazione dell' Assemblea Nazionale di Alleanza Nazionale.
Il relativo testo, definitivamente approvato, costituirà parte integrante del presente Statuto.
Fino a tale definitiva approvazione, resta in vigore il Capo XX dello Statuto del MSI-DN, in quanto compatibile con il presente Statuto.

79. I nuovi organi disciplinari nazionali di cui al presente Statuto verranno eletti, in prima applicazione dello stesso, nella prima seduta dell'Assemblea Nazionale successiva all' approvazione del presente Statuto.
Fino a tale adempimento restano in vigore gli incarichi esistenti.

.

.

Home page